Art. 17
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Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva