Art. 17
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Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. ((Al marito di quella che paga la moglie, eccettoche' i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva