Art. 20
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[1]Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a mezzadria beni stabili, possono imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.
[2]Quando il dominio diretto, l'affittamento o la mezzadria spettino per indiviso a piu' persone, e' loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva