Art. 20
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((La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprieta', il dominio diretto e per i locatari)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva