Art. 21
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[1]Tetto unico, art. 21.
[2]I sottufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovino sotto le armi.
[3]Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati per servizi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
[4]Nella formazione della lista elettorale si compilera', con le norme e guarantigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva