Art. 21
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[1]Tetto unico, art. 21.
[2]((I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovino sotto le armi.
[3]Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.
[4]Nella formazione della lista elettorale si compilera', con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva