Art. 22-bis

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[1]((Non sono elettori ne' eleggibili:

[2]1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;

[3]2° gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale;

[4]Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

[5]3° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

[6]4° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carita';

[7]5° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';

[8]6° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

[9]7° i condannati ad altre pene restrittive della liberta' personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano;

[10]8° i condannati all' interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

[11]9° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e le loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del codice penale, esclusi pero' il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 905 del codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita o danneggiamento previsto dall'articolo 424 del codice penale, sia per l'uno che per altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

[12]10° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

[13]Sono eccettuati i condannati riabilitati)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art22bis · fonte su Normattiva