Art. 25
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[1]Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:
[2]coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile; gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'art. 23; i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;
[3]coloro che hanno il maneggio del denaro Provinciale o liti pendenti con la Provincia;
[4]coloro che hanno stipendio dalla Provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, nonche' gli impiegati contabili ed amministrativi dei Comuni e delle opere pie poste nella Provincia;
[5]coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in societa' od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia;
[6]gli amministratori della Provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;
[7]coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia sono stati legalmente messi in mora;
[8]i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva