Art. 25

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[1]((Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, che si trovano nelle condizioni stabilite al primo comma dell'articolo 23 della presente legge o che diano alla Deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro dieci giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 95)), eccettuati:

[2]((coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile));

[3]gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'art. 23; i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

[4]coloro che hanno il maneggio del denaro Provinciale o liti pendenti con la Provincia;

[5]((coloro che hanno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia));

[6]coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in societa' od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia;

[7]gli amministratori della Provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

[8]coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia sono stati legalmente messi in mora;

[9]i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art25 · fonte su Normattiva