Art. 26 — Testo unico, art. 26
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[1]Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternita' di tutti gli elettori del Comune con le indicazioni di cui all'art. 29.
[2]Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva