Art. 26 — Testo unico, art. 26
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[1]((Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita' il luogo e la data della nascita, il titolo in virtu' del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune)).
[2]Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva