Art. 26Testo unico, art. 26

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[1]((Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita' il luogo e la data della nascita, il titolo in virtu' del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune)).

[2]Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art26 · fonte su Normattiva