Art. 272
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[1]Quando il Consiglio, per dimissioni o altra causa, abbia perduto i due terzi; dei suoi membri, deve essere rinnovato per intero.
[2]Durante il biennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:
[3]1° quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;
[4]2° quando un mandamento od una frazione di Comune abbia perduto in tutto o anche per meta' i consiglieri rispettivamente assegnati;
[5]Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purche' il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.
[6]Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva