Art. 272

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[1]Quando il Consiglio, per dimissioni o altra causa, abbia perduto i due terzi; dei suoi membri, deve essere rinnovato per intero.

[2]Durante il biennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:

[3]1° quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

[4]2° quando un mandamento od una frazione di Comune abbia perduto in tutto o anche per meta' i consiglieri rispettivamente assegnati;

[5]Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purche' il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

[6]Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art272 · fonte su Normattiva