Art. 272
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[1]Quando il Consiglio, per dimissioni o altra causa, abbia perduto i due terzi; dei suoi membri, deve essere rinnovato per intero.
[2]((Durante il quadriennio si fa luogo)) ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:
[3]1° quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;
[4]2° quando un mandamento od una frazione di Comune abbia perduto in tutto o anche per meta' i consiglieri rispettivamente assegnati; ((Le elezioni suppletive si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purche' il rinnovamento generale dei consigli)) o il rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.
[5]Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva