Art. 304
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[1]Ogni contribuente puo' ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni del Consiglio comunale per aumento ed eccedenza di sovrimposta, e alla sezione 5ª del Consiglio di Stato, anche per il merito, contro le decisioni della Giunta provinciale.
[2]Contribuenti e Comuni possono pure far ricorso al Re contro le deliberazioni del Consiglio provinciale per aumento ed eccedenza, e contro il decreto Reale alla sezione 5ª del Consiglio di Stato, anche per il merito.
[3]Tutti i termini pel ricorso e pel procedimento in sede contenziosa sono ridotti alla meta'.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 4 agosto 1912 · versione 0 su Normattiva