Art. 307
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[1]I Comuni e le Provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta, possono essere autorizzati, con decisioni delle Giunte provinciali amministrative, o per decreto Reale, inteso il Consiglio di Stato, a seconda della rispettiva competenza, a mantenere nei loro bilanci le spese aventi per oggetto l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la Societa' di storia patria, od altri uffici o servizi di evidente utilita' pubblica, quando le spese stesse servano alla conservazione d'istituzioni od alla soddisfazione d'impegni preesistenti alla legge 23 luglio 1894, n. 340, e siano contenute entro i limiti dei rispettivi stanziamenti fatti per l'esercizio 1894.
[2]Con le stesse forme possono essere autorizzati gli stanziamenti dei bilanci delle Provincie e dei Comuni che abbiano per oggetto la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 4 agosto 1912 · versione 0 su Normattiva