Art. 307
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[1]Le Provincie ed i Comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono essere autorizzati a mantenere od iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento, con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessita' per l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura.
[2]((Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai Comuni ne' dalle Provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative quando pure rivestano i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse, e la disponibilita' dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni devono essere prese e pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 304. Inoltre trattandosi di deliberazioni dei Consigli comunali, le medesime devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le deliberazioni dei Consigli provinciali invece diventano esecutive, ai sensi dell'art. 260 della legge comunale e provinciale, quando contro di esse non sia pervenuto alla Prefettura reclamo di qualche contribuente della Provincia nel termine di venti giorni da quello della loro inserzione nel foglio periodico. Qualora siano presentati reclami, ed il prefetto non riconosca che le deliberazioni stesse sieno da annullare, le trasmette al Ministero degli interni, insieme coi reclami, per il provvedimento da adottarsi con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato)).
[3]Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni dei Comuni, e il decreto Reale per le deliberazioni delle Provincie devono essere pubblicati e possono essere impugnati con ricorso innanzi la V sezione del Consiglio di Stato, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 304.
Testo vigente dal 5 agosto 1912 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva