Art. 31 — Testo unico, art. 31
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[1]In ogni Comune vi e' una Commissione per la revisione delle liste elettorali.
[2]Essa e' composta dal sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.
[3]I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del Comune.
[4]Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.
[5]Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun Comune.
[6]I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
[7]I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.
[8]La commissione e' assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo, ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.
[9]La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 36.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva