Art. 31Testo unico, art. 31

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[1]((La Commissione comunale elettorale istituita con l'articolo 25 del testo unico della legge elettorale politica procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

[2]Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero od il genero, l'adottante e l'adottato. Ne' la stessa persona puo' far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

[3]Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 26, 27, 30, 31, 33 e 47 del testo unico 30 giugno 1913, n. 666)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art31 · fonte su Normattiva