Art. 332
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[1](Art. 1 legge 23 dicembre 1900, n. 449, e legge 5 aprile 1908, n. 135).
[2]Nelle Provincie in cui viene attivato il nuovo catasto ordinato con le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), e 21 gennaio 1897, n. 23, e sino a quando non sia provveduto definitivamente alla materia delle sovrimposte, la facolta' delle Provincie e dei Comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati e' regolata con le norme stabilite dalla legge 23 dicembre 1900, n. 449, modificata con quella del 5 aprile 1908, n. 135.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 4 agosto 1912 · versione 0 su Normattiva