Art. 332

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[1]((Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte salvo quanto e' stabilito nell'art. 303, restano in vigore nelle Provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n.449, modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135; nella Basilicata l'art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

[2]Restano altresi' in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682; 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, in quanto stabiliscono la facolta' di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonche' gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 251 e 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

[3]Nulla e' innovato all'art. 39 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e all'art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

[4]Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta)).

Testo vigente dal 4 agosto 1912 al 22 dicembre 2008 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art332 · fonte su Normattiva