Art. 332
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[1]((Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte salvo quanto e' stabilito nell'art. 303, restano in vigore nelle Provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n.449, modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135; nella Basilicata l'art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.
[2]Restano altresi' in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682; 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, in quanto stabiliscono la facolta' di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonche' gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 251 e 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.
Testo vigente dal 4 agosto 1912 al 22 dicembre 2008 · versione 1 su Normattiva