Art. 34 — Testo unico, art. 34
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Trascorso il termine di cui all'art. 28, la Commissione del Comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva