Art. 34 — Testo unico, art. 34
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((Trascorso il termine di cui all'articolo 28, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati, per la revisione delle liste)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva