Art. 42
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[1]La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel Capoluogo della Provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della Provincia che non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei Comuni della Provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato in attivita' di servizio, ne' impiegati della Provincia, dei Comuni o delle Opere pie.
[2]In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si preclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.
[3]Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.
[4]I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.
[5]I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.
[6]Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, e' presidente della Commissione.
[7]La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.
[8]Un segretario di questa fa da segretario della Commissione.
[9]Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.
[10]Contro le deliberazioni della commissione, il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Coste d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello.
[11]Il pubblico ministero, nel medesimo temipo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne e' il caso, per l'esecuzione dell'art. 33 e per l'applicazione delle pene relative.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva