Art. 42

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[1]((La Commissione elettorale provinciale istituita con l'articolo 37 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.

[2]Il rappresentante del Pubblico Ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facolta' indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art42 · fonte su Normattiva