Art. 44Testo unico, art. 44, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1

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[1]La commissione provinciale:

[2]1° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

[3]2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

[4]3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

[5]La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e i documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma puo' anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

[6]Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

[7]Le deliberazioni e le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art44 · fonte su Normattiva