Art. 44 — Testo unico, art. 44, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1
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[1]La commissione provinciale:
[2]1° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;
[3]2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;
[4]3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo. ((La Commissione provinciale pronunzia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla commissione comunale; ma puo' anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo avere ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.
[5]La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.
[6]Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva