Art. 51 — Testo unico, art. 51
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[1]La commissione del Comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.
[2]La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 45.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva