Art. 51 — Testo unico, art. 51
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[1]((La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.
[2]La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 45)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva