Art. 53
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[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.
[2]Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della Provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.
[3]Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del Comune.
[4]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del Comune e le note degli elettori delle sezioni.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva