Art. 53

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

[2]Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della Provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.

[3]Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del Comune.

[4]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del Comune e le note degli elettori delle sezioni.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art53 · fonte su Normattiva