Art. 53
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[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano. ((Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del comune e della provincia, sara' conservata negli archivi della Prefettura)).
[2]Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del Comune.
[3]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del Comune e le note degli elettori delle sezioni.
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva