Art. 55

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[1]Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

[2]In detto certificato si indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

[3]La consegna del certificato e' constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore o di persona sua famigliare, o della dichiarazione del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.

[4]Gli elettori possono richiedere il certificato della iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

[5]A tal uopo l'ufficio comunale restera' aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione sotto la responsabilita' del segretario comunale, che in caso d'inosservanza e' passibile della multa di 100 lire.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art55 · fonte su Normattiva