Art. 55

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore. ((Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

[2]Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

[3]Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

[4]Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

[5]Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

[6]Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.

[7]Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art55 · fonte su Normattiva