Art. 58Testo unico, art. 58

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[1]Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

[2]Eccedendo gli elettori il numero di 600, il Comune si divide in sezioni.

[3]Ogni sezione non puo' avere piu' di 600 elettori inscritti, ne' meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

[4]Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

[5]La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla Commissione provinciale, alla quale si puo' ricorrere contro qualunque deliberazione della Commissione comunale.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art58 · fonte su Normattiva