Art. 58 — Testo unico, art. 58
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.
[2]Eccedendo gli elettori il numero di 600, il Comune si divide in sezioni.
[3]Ogni sezione non puo' avere piu' di 600 elettori inscritti, ne' meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
[4]Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.
[5]La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla Commissione provinciale, alla quale si puo' ricorrere contro qualunque deliberazione della Commissione comunale.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva