Art. 58 — Testo unico, art. 58
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[1]Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.
[2]((Eccedendo gli elettori il numero di 800, il comune si divide in sezioni.
[3]Ogni sezione non puo' avere piu' di 800 elettori inscritti, ne' meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente)).
[4]Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva