Art. 60 — Testo unico, art. 60
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun Comune e lo partecipa alla giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi di riunione.
[2]Le operazioni elettorali devono incominciare non piu' tardi delle ore 9 antimeridiane.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva