Art. 60 — Testo unico, art. 60
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[1]Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun Comune e lo partecipa alla giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi di riunione.
[2]((Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale, che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del comune le liste di cui all'articolo 59)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva