Art. 68
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[1]Niuno e' ammesso a votare sia per la formazione dell'uffizio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.
[2]Il presidente e gli scrutatori devono tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare colore che si presentano provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari ch'essi hanno diritto di far partoedi quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'ultimo Capoverso dell'art. 47.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva