Art. 68
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[1]((Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.
[2]Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 21, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.
[3]Saranno parimente affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.
[4]Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 47, o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 21.
[5]La prova che sia cessata la sospensione dovra' essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purche' di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione, o il provvedimento, da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello di ufficiale)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva