Art. 70 — Testo unico, art. 70
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[1]Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.
[2]L'ufficio deve accertare l'identita' dell'elettore chiamato.
[3]Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario che conosca personalmente l'elettore, attesta dell'identita' di lui, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore in apposita colonna sopra una nota degli elettori della sezione.
[4]Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti della identita' di lui e apponga la propria firma nella colonna indicala di sopra. Il presidente avverte l'elettore che se affermasse il falso, verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.
[5]Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.
[6]Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tatti.
[7]A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, sopra un esemplare della lista.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva