Art. 70 — Testo unico, art. 70
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[1]((Alle ore otto del giorno per il quale e' indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente gli scrutatori ed il segretario.
[2]Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vice-presidente, come all'articolo 64-ter, alternativamente l'anziano e il piu' giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.
[3]Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.
[4]Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.
[5]Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identita'.
[6]Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'articolo 108.
[7]Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato gia' ammesso a votare.
[8]L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.
[9]In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 79.
[10]Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purche' siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sara' indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorita' che li ha rilasciati.
[11]Gli elettori compresi nell'elenco, di cui al penultimo comma dell'articolo 35, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identita' personale. Nel processo verbale e' presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonche' del nome della persona, che attesta la sua identita', o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorita' che li ha rilasciati)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva