Art. 71

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

[2]Quando il numero dei consiglieri da eleggere e' di cinque o piu' ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

[3]Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avra' diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

[4]L'elettore puo' aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternita', la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione e' vietata.

[5]Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare.

[6]La scheda puo' essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.

[7]Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art71 · fonte su Normattiva