Art. 71
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[1]((Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.
[2]Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'Ufficio, visibile a tutti.
[3]A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.
[4]Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.
[5]Quando il numero dei consiglieri da eleggere e' di cinque o piu', ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguali ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere)).
[6]Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avra' diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.
[7]((L'elettore puo' aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternita' la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione e' vietata)).
[8]Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare.
[9]La scheda puo' essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.
[10]Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva