Art. 76

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[1]Il presidente e' incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillita'.

[2]Nessuna forza armata puo' esse se collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

[3]Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art76 · fonte su Normattiva