Art. 76
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[1]Il presidente e' incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillita'.
[2]Nessuna forza armata puo' esse se collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.
[3]Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva