Art. 76
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[1]((Il presidente della sezione e' incaricato della pulizia dell'adunanza ed a tale olfatto egli puo' disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
[2]La forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
[3]Pero', in casi di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli uffiziali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente entrare nelle sale dell'elezione a farsi assistere dalla forza.
[4]Hanno pure accesso nella sala gli uffiziali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
[5]Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.
[6]Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui e sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
[7]Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva