Art. 80 — Testo unico, art. 80, e art. 4, parte prima del primo comma, legge 11 febbraio 1904, n.35
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[1]L'ufficio della sezione, a pena di nullita', pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica pel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il Comune ha una sola sezione. Il verbale e' firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validita' pero' basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.
[2]Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del Comune.
[3]Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.
[4]Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni 8 e' rimessa al sindaco, il quale la fa affiggere per quindici giorni all'albo pretorio del Comune.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva