Art. 80 — Testo unico, art. 80, e art. 4, parte prima del primo comma, legge 11 febbraio 1904, n.35
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[1]((Il presidente, a pena di nullita', dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale e' firmato, seduta stante da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validita' pero' basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.
[2]Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
[3]Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 73, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure opporre in ciascun foglio la loro firma.
[4]Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria ogni elettore del comune ha diritto di prenderne conoscenza)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva