Art. 81 — Testo unico, art. 81, e art. 4, parte seconda del comma primo, legge 11 febbraio 1904, n. 35
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[1]Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha piu' sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti dalle altre sezioni e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali e' provveduto ai termini dell'art. 79 e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.
[2]Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti.
[3]Per la validita' delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva