Art. 81 — Testo unico, art. 81, e art. 4, parte seconda del comma primo, legge 11 febbraio 1904, n. 35
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[1]((Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha piu' sezioni, riunisce nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ed essi od ai vicepresidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali e' provveduto ai termini dell'articolo 79, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.
[2]Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti.
[3]Per la validita' delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva