Art. 92
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[1]Nessuno puo' essere contemporaneamente consigliere provinciale in piu' Provincie.
[2]Chi e' eletto in due o piu' Provincie, ovvero in due o piu' mandamenti di una stessa provincia, puo' optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.
[3]In difetto d'opzione, l'eletto in piu' Provincie siede nel Consiglio della Provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in piu' mandamenti della stessa Provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva