Art. 92

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Nessuno puo' essere contemporaneamente consigliere provinciale in piu' Provincie.

[2]Chi e' eletto in due o piu' Provincie, ovvero in due o piu' mandamenti di una stessa provincia, puo' optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

[3]In difetto d'opzione, l'eletto in piu' Provincie siede nel Consiglio della Provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in piu' mandamenti della stessa Provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art92 · fonte su Normattiva