Art. 92

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[1]Nessuno puo' essere contemporaneamente consigliere provinciale in piu' Provincie.

[2]((Chi e' eletto in piu' di una provincia, ovvero in piu' di un mandamento della stessa provincia, puo' optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione)).

[3]In difetto d'opzione, l'eletto in piu' Provincie siede nel Consiglio della Provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in piu' mandamenti della stessa Provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art92 · fonte su Normattiva